Art. 1.
(Istituzione della Scuola nazionale per l'aviazione civile).

      1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) promuove l'istituzione della Scuola nazionale per l'aviazione civile, di seguito denominata «Scuola», sotto la forma giuridica di fondazione.
      2. La fondazione di cui al comma 1, costituita da rappresentanti dell'ENAC, è aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore aeronautico, ivi compresa l'Aeronautica militare.